Art. 1923
                 Limiti alle pensioni straordinarie

1.   Le  pensioni  straordinarie  ai  decorati  dell'Ordine  Militare
d'Italia  non  possono  essere  concesse,  per  le singole classi, in
numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce;
b) 25, per la classe di grande ufficiale;
c) 56, per la classe di commendatore;
d) 140, per la classe di ufficiale;
e) 700, per la classe di cavaliere.
2.  Nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  sono comprese le pensioni di
reversibilita'  e  sono  escluse le pensioni annesse alle decorazioni
concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3.  Al  verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine,
possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori,
nel limite numerico delle vacanze stesse.