Art. 1924 Estensione della pensione straordinaria 1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1923 e' estesa, nella misura ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione. 2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali e assimilati. 3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria e' concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. 4. La pensione straordinaria non e' cedibile ne' sequestrabile.
Nota all'artt. 1924 e 1926: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'articolo 1880.