Art. 1924
               Estensione della pensione straordinaria

1.  La  pensione  straordinaria  di  cui all'articolo 1923 e' estesa,
nella  misura  ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a
favore   dei   congiunti   dei   decorati  alla  memoria  o  deceduti
successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
2.   Resta  fermo  il  disposto  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto,
nella  misura  del  50  per  cento  di  cui  al comma 1, a favore dei
genitori, collaterali e assimilati.
3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta,
la  pensione  straordinaria  e'  concessa  direttamente  a quello dei
congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'.
4. La pensione straordinaria non e' cedibile ne' sequestrabile.
 
          Nota all'artt. 1924 e 1926:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'articolo 1880.