Art. 1925
                        Assegno straordinario

1.  A  ciascuna  medaglia  al  valor  militare  e' annesso un assegno
straordinario  annuo  il  cui  ammontare  e'  fissato  nelle seguenti
misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a)medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46.
2.  Gli  assegni  di  cui  al comma 1 sono esenti da ogni imposizione
fiscale.