Art. 1928
Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a
                  pubblici uffici e lavori privati

1.  In  attuazione  dell'articolo  52 della Costituzione, il servizio
militare  e'  obbligatorio  nei casi e con le modalita' stabilite dal
presente codice.
2.  Nessun  cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva puo'
essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione
regolare  nei  riguardi  degli  obblighi di leva e nei riguardi degli
obblighi del servizio militare.
3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per
le  assunzioni  in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e
privati,  non  deve  essere imposta la condizione di aver soddisfatto
gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
4.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a  comprovare  di  essere in
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi
degli obblighi del servizio militare.
 
          Nota all'art. 1928:
             -  Il  testo  dell'art.  52  della  Costituzione,  e' il
          seguente:
             «Art.  52.  - La difesa della patria e' sacro dovere del
          cittadino.  Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti
          e  modi  stabiliti  dalla  legge.  Il  suo  adempimento non
          pregiudica  la  posizione  di  lavoro  del  cittadino,  ne'
          l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze
          armate   si   informa   allo   spirito   democratico  della
          Repubblica.».