Art. 1928 Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati 1. In attuazione dell'articolo 52 della Costituzione, il servizio militare e' obbligatorio nei casi e con le modalita' stabilite dal presente codice. 2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. 3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. 4. L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Nota all'art. 1928: - Il testo dell'art. 52 della Costituzione, e' il seguente: «Art. 52. - La difesa della patria e' sacro dovere del cittadino. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.».