Art. 1929
Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1.  Le  chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva
sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2.  Il  servizio  di  leva e' ripristinato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se
il  personale  volontario  in  servizio  e'  insufficiente  e  non e'
possibile   colmare   le  vacanze  di  organico,  in  funzione  delle
predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di
personale  militare  volontario  cessato  dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
a)  se  e'  deliberato  lo  stato di guerra ai sensi dell'articolo 78
della Costituzione;
b)  se  una  grave  crisi  internazionale  nella  quale  l'Italia  e'
coinvolta  direttamente  o  in  ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza
numerica delle Forze armate.
3.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, al fine di colmare le vacanze di
organico,  non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti
alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
 
          Nota all'art. 1929:
             -  Il  testo  dell'art.  78  della  Costituzione,  e' il
          seguente:
             «Art.  78.  -  Le Camere deliberano lo stato di guerra e
          conferiscono al Governo i poteri necessari.».