Art. 193 
     Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza 
 
  1. Le Commissioni,  oltre  ai  compiti  di  cui  all'articolo  192,
effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: 
    a) provvidenze a favore di categorie  di  dipendenti  pubblici  e
delle vittime del terrorismo,  della  criminalita',  del  dovere,  di
incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze  armate,  di
ordigni bellici in tempo  di  pace  e  dell'esposizione  a  materiale
bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III,
capo IV, sezioni III e IV del presente codice; 
    b) benefici in favore  dei  militari  di  leva,  volontari  e  di
carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei
loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896; 
    c) impiego del personale delle  Forze  di  polizia  invalido  per
causa  di  servizio,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; 
    d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930; 
    e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni
e somministrazione di emoderivati, di  cui  alla  legge  25  febbraio
1992, n. 210. 
  2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: 
    a) presso il Policlinico militare con sede in Roma; 
    b) presso i Centri ospedalieri militari  con  sede  in  Milano  e
Taranto; c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 
  3. La Commissione e' composta  da  tre  ufficiali  medici,  di  cui
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale  e  delle
assicurazioni.  Assume  le  funzioni  di  presidente   il   direttore
dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore  medico  da  lui
delegato o,  in  loro  assenza,  l'ufficiale  superiore  medico  piu'
elevato in grado o, a parita' di grado, con  maggiore  anzianita'  di
servizio. 
  4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o  lesioni  di
militari appartenenti a Forze armate  diverse  o  di  appartenenti  a
Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di  due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato
con le modalita' indicate al comma 3  e  di  un  ufficiale  medico  o
funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 
  5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione
dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III
e IV, e' integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei  carabinieri
nominati dal Comando generale, allorquando il  relativo  procedimento
si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere
e agli stessi militari. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
193 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 193: 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre
          1981, n. 738 (Utilizzazione del personale  delle  forze  di
          polizia invalido per causa di servizio) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1981, n. 342. 
             - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
          dei   soggetti   danneggiati   da   complicanze   di   tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfusioni   e   somministrazione   di   emoderivati)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6  marzo  1992,  n.
          55.