Art. 1932
                   Iscrizione nelle liste di leva

1.  Il  1°  gennaio  di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale
ufficiale  di  governo  ai  sensi  degli articoli 14 e 54 del decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, con apposito manifesto, rende
noto:
a)  ai  giovani  di  sesso  maschile che nell'anno stesso compiono il
diciassettesimo anno di eta', il dovere di farsi inserire nella lista
di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo
di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2.  Le  informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva
possono  essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con
apposito   manifesto,   anche   attraverso   altri  idonei  mezzi  di
divulgazione.
3.  La  divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o
altri  idonei  mezzi  di divulgazione equivale ad avviso di avvio del
procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
 
          Nota all'art. 1932:
             -   Il   testo  degli  articoli  14  e  54  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli   enti   locali),  pubblicato  nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
             «Art.  14  (Compiti del comune per servizi di competenza
          statale).  - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di
          stato   civile,   di   anagrafe,  di  leva  militare  e  di
          statistica.
             2.  Le  relative  funzioni  sono  esercitate dal sindaco
          quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
             3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per  servizi di
          competenza  statale possono essere affidate ai comuni dalla
          legge  che  regola  anche  i  relativi rapporti finanziari,
          assicurando le risorse necessarie.».
             «Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi  di
          competenza  statale).  - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
          Governo, sovrintende:
              a)  all'emanazione  degli  atti che gli sono attribuiti
          dalla  legge  e  dai  regolamenti  in  materia  di ordine e
          sicurezza pubblica;
              b)  allo  svolgimento  delle funzioni affidategli dalla
          legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria;
              c)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
          sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
          il prefetto.
             2.  Il  sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
          comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
          polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
          delle  direttive  di  coordinamento  impartite dal Ministro
          dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
             3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,
          altresi',  alla  tenuta  dei  registri di stato civile e di
          popolazione  e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
          materia elettorale, di leva militare e di statistica.
             4.  Il  sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
          atto  motivato  provvedimenti, anche contingibili e urgenti
          nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento, al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano  l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati  al prefetto anche ai fini della predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
             4-bis.   Con   decreto   del  Ministro  dell'interno  e'
          disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
          cui  ai  commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
          relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
             5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi
          dei  commi  1  e  4  comportino  conseguenze  sull'ordinata
          convivenza   delle   popolazioni   dei  comuni  contigui  o
          limitrofi,  il  prefetto indice un'apposita conferenza alla
          quale  prendono  parte i sindaci interessati, il presidente
          della  provincia  e,  qualora  ritenuto opportuno, soggetti
          pubblici  e  privati  dell'ambito  territoriale interessato
          dall'intervento.
             5-bis.  Il  sindaco  segnala  alle competenti autorita',
          giudiziaria   o   di   pubblica  sicurezza,  la  condizione
          irregolare  dello straniero o del cittadino appartenente ad
          uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  per la eventuale
          adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
          dal territorio dello Stato.
             6.  In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
          l'inquinamento  atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari   necessita'   dell'utenza   o  per  motivi  di
          sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'  modificare gli orari
          degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei
          servizi  pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i responsabili
          territorialmente     competenti    delle    amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici    localizzati   nel   territorio,   adottando   i
          provvedimenti di cui al comma 4.
             7.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del comma 4 e'
          rivolta  a  persone  determinate  e  queste non ottemperano
          all'ordine  impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
          a  spese  degli  interessati, senza pregiudizio dell'azione
          penale per i reati in cui siano incorsi.
             8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni
          di cui al presente articolo.
             9.   Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al  presente
          articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare
          il  regolare  svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
          l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
          di carattere generale.
             10.  Nelle  materie  previste  dai  commi 1 e 3, nonche'
          dall'articolo  14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al
          prefetto,  puo'  delegare  l'esercizio  delle  funzioni ivi
          indicate  al presidente del consiglio circoscrizionale; ove
          non  siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
          il  sindaco  puo'  conferire  la  delega  a  un consigliere
          comunale  per  l'esercizio  delle  funzioni nei quartieri e
          nelle frazioni.
             11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso
          di  inerzia  del  sindaco o del suo delegato nell'esercizio
          delle  funzioni  previste  dal  comma  10, il prefetto puo'
          intervenire con proprio provvedimento.
             12.  Il  Ministro  dell'interno  puo'  adottare  atti di
          indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
          presente articolo da parte del sindaco.».