Art. 1934
                       Accertamento dell'eta'

1.  I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non puo'
essere   accertata  con  documenti  autentici  e  che  sono  reputati
notoriamente  di  eta'  che  li  rende  soggetti  alla  leva,  devono
ugualmente  essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i
giovani   che,   per  eta'  presunta,  si  presentano  spontaneamente
all'iscrizione,  o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre
o dal tutore.
2.  I  giovani  di  cui  al  comma 1 sono cancellati dalle liste, con
provvedimento  del  Sindaco,  ed  eventualmente  anche dai ruoli, se,
prima  della  loro  incorporazione,  risulta che hanno eta' minore di
quella  presunta,  sulla  base  di  copia  autentica di atto di stato
civile  o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per
eta' a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.