Art. 1935
                      Lista provvisoria di leva

1.  La  lista  provvisoria  di  leva e' compilata a cura del Sindaco,
entro  il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti
obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonche'
di altri documenti o informazioni.
2.  I  giovani  sono  iscritti  nelle  liste di leva secondo l'ordine
cronologico  di  nascita.  A  corredo della lista, le amministrazioni
comunali compilano altresi' un elenco alfabetico dei giovani iscritti
nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3.  Il  primo  giorno  del  successivo mese di febbraio e' pubblicato
l'elenco  dei  giovani  iscritti  nella  lista,  a  cura del Sindaco,
nell'albo   comunale,   mediante   affissione   per  quindici  giorni
consecutivi. I comuni hanno facolta' di pubblicare l'elenco con altre
modalita' idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.