Art. 1936
                      Lista definitiva di leva

1.  Nel  corso  del  mese  di  febbraio  il Sindaco registra tutte le
osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per
omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
2.  Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al
corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie
e  devono  essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti
dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.
3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
4.  Non  si  applica  l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241.
 
          Nota agli artt. 1936 e 1939:
             -  Il  testo  dell''articolo 10-bis della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 18
          agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
             «Art.   10-bis   (Comunicazione   dei   motivi  ostativi
          all'accoglimento  dell'istanza).  -  1. Nei procedimenti ad
          istanza   di  parte  il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita'  competente, prima della formale adozione di un
          provvedimento   negativo,   comunica  tempestivamente  agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro  il  termine  di  dieci  giorni dal ricevimento della
          comunicazione,  gli  istanti hanno il diritto di presentare
          per  iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
          da  documenti.  La  comunicazione  di  cui al primo periodo
          interrompe  i  termini  per  concludere il procedimento che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle  osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza del
          termine  di  cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
          accoglimento  di  tali  osservazioni  e' data ragione nella
          motivazione  del  provvedimento  finale. Le disposizioni di
          cui  al  presente  articolo non si applicano alle procedure
          concorsuali  e  ai  procedimenti in materia previdenziale e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali.».