Art. 1937 
          Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse 
 
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di  leva
e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di  aprile,
e'  trasmessa  per  copia  autentica,  ovvero  resa  accessibile   al
Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalita'  di
cui all'articolo 1931.