Art. 1938
                  Aggiornamento delle liste di leva

1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al
31  dicembre  dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura
l'aggiornamento   tenendo   conto   delle   modifiche  relative  alla
situazione   dei   singoli  iscritti,  e  di  ogni  altra  variazione
rilevante,  e  iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o
vengano scoperti o denunciati.