Art. 1939 Autotutela amministrativa 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale: a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermita' di cui all'articolo 2078 e' di competenza della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta', con provvedimento della Direzione generale per il personale militare; c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota agli artt. 1936 e 1939: - Il testo dell''articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».