Art. 1939 
                      Autotutela amministrativa 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dalla legge  7  agosto  1990,  n.
241,  in  materia  di  presupposti,  procedimento   e   termini   per
l'autotutela provvedimentale: 
    a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti  di  cancellazione
dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi  da  organi
diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma  determinati  da
reati  di  corruzione  o  procurata  e  simulata  infermita'  di  cui
all'articolo 2078 e' di competenza  della  Direzione  generale  della
previdenza militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei
volontari congedati; 
    b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le  cause,
sono revocabili, su richiesta presentata  dall'interessato  entro  il
quarantacinquesimo anno di eta', con  provvedimento  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    c)  le  decisioni  emesse  dal  Ministro   su   ricorsi   avverso
provvedimenti di dispensa possono essere  annullate  o  revocate  con
atto del Ministro. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota agli artt. 1936 e 1939: 
             - Il testo dell''articolo 10-bis della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192, e' il seguente: 
             «Art.  10-bis   (Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento di tali osservazioni  e'  data  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale.  Le  disposizioni  di
          cui al presente articolo non si  applicano  alle  procedure
          concorsuali e ai procedimenti in  materia  previdenziale  e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali.».