Art. 1940 
              Ricorsi amministrativi e giurisdizionali 
 
  1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva  e'  ammesso
ricorso gerarchico, ai sensi  del  decreto  legislativo  24  novembre
1971, n. 1199, alla Direzione  generale  della  previdenza  militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari  congedati.  E'
salva la facolta' dell'interessato di adire direttamente  l'autorita'
giudiziaria competente ai sensi del comma 2. 
  2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e  contro  quelli  di
decisione dei ricorsi gerarchici  di  cui  al  comma  1,  e'  ammesso
ricorso  al  tribunale  amministrativo   regionale   competente   per
territorio. 
  3. Spetta al giudice ordinario  in  sede  civile  la  giurisdizione
quanto a: 
    a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta'; 
    b) diritti civili o di filiazione. 
  4. Spetta al giudice ordinario  in  sede  penale  la  giurisdizione
quanto agli illeciti penali che non  siano  espressamente  attribuiti
all'autorita' giudiziaria militare. 
  5. Contro i provvedimenti di decisione  dei  ricorsi  gerarchici  e
contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in  materia
di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  2  luglio  2010,  n.   104,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Nota all'art. 1940: 
             - Il decreto-legge 28 dicembre 1971,  n.  1119  (Proroga
          dei termini indicati nel secondo comma dell'art.  15  della
          L. 1° giugno 1971, n. 291), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 25 febbraio 1972, n. 13,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971, n. 329.