Art. 1941
                   Rito innanzi al giudice civile

1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il
termine  di  dieci  giorni  dall'arruolamento.  Entro tale termine il
ricorso   va   notificato   all'Amministrazione  e  depositato  nella
cancelleria del giudice competente.
2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell'arruolamento
sino all'emanazione della sentenza.
3.  Se  il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso,
il  ricorrente e' rimandato alla leva successiva in attesa dell'esito
del giudizio stesso.
4.  Il  ricorso  si  propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha
sede l'organo che ha adottato l'atto contestato.
5.  Il  Tribunale  decide  in  via di urgenza, in contraddittorio con
l'Amministrazione.
6.  La  decisione  del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti
dell'arruolamento.
7.  Contro  la  stessa  e'  ammesso  ricorso  in  appello e contro la
pronuncia della Corte di appello e' ammesso ricorso per cassazione.