Art. 1943 
                Organi della leva - Profili generali 
 
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1930, se viene ripristinata la
leva, con decreto ministeriale: 
a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di
terra; 
b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a); 
c) e' stabilita la loro composizione e il numero di periti  selettori
ad essi addetti; 
d) sono costituiti uffici di supporto. 
2. Alle esigenze di cui al comma 1 si  fa  fronte  con  le  dotazioni
umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate  in
occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave  crisi
internazionale. 
3.  I  Consigli  di  leva  e  gli  uffici   di   supporto   dipendono
funzionalmente dalla Direzione generale  della  previdenza  militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. 
4. Spettano ai  Consigli  di  leva  di  terra  e  di  mare  tutte  le
operazioni della leva che non  sono  attribuite  ad  altri  organi  o
uffici, rispettivamente per  la  leva  di  terra  e  nell'Aeronautica
militare e per quella di mare. 
5. Se il decreto ministeriale di cui al  comma  1  nulla  dispone  in
ordine alla composizione dei  Consigli  di  leva,  si  applicano  gli
articoli 1944 e 1945.