Art. 1943 Organi della leva - Profili generali 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1930, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale: a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra; b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a); c) e' stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti; d) sono costituiti uffici di supporto. 2. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziate in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. 4. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell'Aeronautica militare e per quella di mare. 5. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli 1944 e 1945.