Art. 1944 Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all'articolo 1943 non fissa una diversa composizione. 2. I Consigli per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare sono composti: a) da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, nel ruolo di presidente; b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, in veste di periti selettori attitudinali, membri; c) dal Sindaco del comune degli iscritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale; d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto. 3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia. 4. Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneita' somatico - funzionale e psico - attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare. 5. Fanno parte del gruppo di periti di cui al comma 4, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare. 6. Il capo nucleo medico selettore e' il perito sanitario del Consiglio di leva. 7. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. 8. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. 9. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.