Art. 1945
Consigli  di  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo  degli  equipaggi
                         militari marittimi

1.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto
ministeriale   di   cui  all'articolo  1943  non  fissi  una  diversa
composizione.
2.  I  Consigli  di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi
militari marittimi sono composti:
a)  da  un  ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto,
designato dal Ministro della difesa, con l'incarico di presidente;
b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non
inferiore  a  tenente di vascello, con l'incarico di perito selettore
attitudinale, membro;
c)  da un ufficiale dell'Esercito italiano in servizio permanente, di
grado  non  inferiore  a capitano, con l'incarico di perito selettore
attitudinale, membro;
d)  da  un  ufficiale  del  Compartimento  marittimo, con funzioni di
relatore e segretario senza voto.
3.  Il  Consiglio  di leva si avvale quale consulente di un ufficiale
medico  specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia.
4.  Il  Consiglio  di  leva,  assistito  da un ufficiale medico della
Marina  militare  quale  perito sanitario e da un gruppo di ufficiali
periti  selettori  della  stessa Forza armata, sulla base di apposite
prove  ed  esami  preventivamente  stabiliti,  accerta  il  grado  di
idoneita' somatico - funzionale e psico - attitudinale degli iscritti
di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare
servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialita' ed
abilitazioni  del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani
riconosciuti  idonei  ma non atti per ragioni fisiche o professionali
all'arruolamento   nella  predetta  Forza  armata,  previa  selezione
effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito italiano, sono
predesignati   per  le  varie  armi,  servizi  e  gruppi  d'incarichi
dell'Esercito italiano.
5.  Il  numero dei periti selettori e' determinato dal Ministro della
difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni Consiglio di
leva deve esaminare annualmente.
6.  La  qualifica  di  perito in materia di selezione attitudinale e'
conferita  dal Direttore generale della competente direzione generale
agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
7.  Le  decisioni  del  Consiglio di leva sono prese a maggioranza di
voti.