Art. 1946
                         Contingente di leva

1.   Il   Ministro  della  difesa,  con  decreto  annuale,  fissa  il
contingente   di   militari   chiamati   ad   assolvere  il  servizio
obbligatorio  di  leva,  tenendo conto delle esigenze derivanti dallo
stato  di  guerra  o  di  grave  crisi internazionale. Sul decreto e'
acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si
pronunciano  entro  trenta  giorni,  decorsi  i quali il decreto puo'
essere emanato.
2.  Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di
cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra  l'Esercito italiano, la Marina
militare,   compreso   il   Corpo   delle  capitanerie  di  porto,  e
l'Aeronautica  militare.  Per  il Corpo delle capitanerie di porto il
decreto  e' adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.