Art. 1947
       Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario

1.  Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'economia e finanze, e della giustizia, e'
fissata,  compatibilmente  con  le  esigenze derivanti dallo stato di
guerra  o  di  grave  crisi  internazionale,  l'entita'  complessiva,
nell'ambito  del contingente di cui all'articolo 1946, comma 1, degli
arruolati  da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, ed e' definita la ripartizione del contingente
ausiliario tra i diversi Corpi.