Art. 1948
                   Norma generale sul procedimento

1. Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:
a) formazione delle liste di leva;
b)  chiamata  alla  leva:  nell'ambito  di  detta  fase  rientrano  i
subprocedimenti  di  verifica  e  aggiornamento  delle liste di leva,
chiamata  alla  visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento
ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilita';
c)  chiamata  alle  armi ovvero differimento della chiamata alle armi
per  rinvio  o  ritardo,  o mancata chiamata alle armi per dispensa o
riforma;
d) collocamento in congedo illimitato;
e) richiamo;
f) collocamento in congedo assoluto.
2.  Il  Ministro  della difesa, con atto di natura non regolamentare,
determina   le   istruzioni   necessarie   per  l'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente titolo e, in considerazione della
situazione  urgente  e straordinaria, puo', in deroga al procedimento
ivi  previsto,  stabilire  misure  di semplificazione e accelerazione
adeguate alle circostanze.
3.  Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio -
assenso.
4. In considerazione della eccezionalita' e urgenza determinate dallo
stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge
7 agosto 1990, n. 241:
a) non si applicano gli articoli 7, 8, 10-bis, della legge citata, in
tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto;
b)  la  chiamata  alla  leva  e  la  chiamata  alle  armi sono ordini
sottratti  all'obbligo  di motivazione; per i provvedimenti emessi su
istanza  di  parte,  in  deroga all'articolo 3 della citata legge, la
motivazione puo' avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e
sintetici  riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari
ministeriali,   e   puo'   essere   omessa   in   caso   di  assoluta
indifferibilita' e urgenza;
c)  le  istanze  di  partecipazione  e di accesso sono accoglibili se
compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.
 
          Note all'art. 1948:
             -  Per  il  testo  dell''articolo  10-bis  della legge 7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 18
          agosto  1990,  n. 192, si veda la nota agli articoli 1936 e
          1939.
             -  Il  testo  degli articoli 3, 7, 8 e 20, comma 4 della
          citata legge, e' il seguente:
             «Art.  3  (Motivazione  del  provvedimento).  -  1. Ogni
          provvedimento  amministrativo,  compresi quelli concernenti
          l'organizzazione   amministrativa,   lo   svolgimento   dei
          pubblici  concorsi  ed  il personale, deve essere motivato,
          salvo   che   nelle   ipotesi  previste  dal  comma  2.  La
          motivazione  deve  indicare  i  presupposti  di  fatto e le
          ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
          dell'amministrazione,    in   relazione   alle   risultanze
          dell'istruttoria.
             2.   La  motivazione  non  e'  richiesta  per  gli  atti
          normativi e per quelli a contenuto generale.
             3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
          dell'amministrazione  richiamato  dalla  decisione  stessa,
          insieme  alla  comunicazione  di  quest'ultima  deve essere
          indicato  e reso disponibile, a norma della presente legge,
          anche l'atto cui essa si richiama.
             4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
          indicati   il   termine  e  l'autorita'  cui  e'  possibile
          ricorrere.».
             «Art.  7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
          previste  dall'articolo  8,  ai  soggetti nei confronti dei
          quali  il  provvedimento  finale  e'  destinato  a produrre
          effetti   diretti   ed  a  quelli  che  per  legge  debbono
          intervenirvi.  Ove  parimenti  non sussistano le ragioni di
          impedimento  predette,  qualora  da  un provvedimento possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
             2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.».
             «Art.  8  (Modalita'  e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
              a) l'amministrazione competente;
              b) l'oggetto del procedimento promosso;
              c)    l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
              c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini
          previsti  dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
              c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
          di presentazione della relativa istanza;
              d)  l'ufficio  in  cui  si  puo' prendere visione degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
             4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
             «Art.   20   (Silenzio   assenso).   -  1.  Fatta  salva
          l'applicazione   dell'articolo   19,  nei  procedimenti  ad
          istanza   di   parte   per  il  rilascio  di  provvedimenti
          amministrativi  il silenzio dell'amministrazione competente
          equivale  a  provvedimento  di  accoglimento della domanda,
          senza  necessita'  di  ulteriori  istanze  o diffide, se la
          medesima  amministrazione non comunica all'interessato, nel
          termine   di   cui   all'articolo   2,  commi  2  o  3,  il
          provvedimento  di  diniego, ovvero non procede ai sensi del
          comma 2.
             2.   L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta  giorni  dalla  presentazione dell'istanza di cui al
          comma  1,  una  conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
          anche  tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
          dei controinteressati.
             3.  Nei  casi  in  cui  il silenzio dell'amministrazione
          equivale  ad  accoglimento della domanda, l'amministrazione
          competente   puo'   assumere   determinazioni   in  via  di
          autotutela,   ai   sensi   degli  articoli  21-quinquies  e
          21-nonies.
             4.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la  cittadinanza,  la  salute e la pubblica incolumita', ai
          casi  in  cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
          provvedimenti  amministrativi  formali,  ai  casi in cui la
          legge   qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione  come
          rigetto  dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e procedimenti
          individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
             5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».