Art. 1951 Soggezione alla leva di mare 1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all'articolo 1950 in possesso di uno o piu' dei seguenti ulteriori requisiti: a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione; b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione nell'esplicazione delle loro attivita'; c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea; d) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare; e) siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o piu' delle seguenti attivita': 1) costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo; 2) armamenti navali militari; 3) costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo; f) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco; g) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo; h) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare; i) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare; l) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali; m) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro; n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole; o) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco; p) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia; q) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare; r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri. 2. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.
Nota all'art. 1951: - Il testo dell'art. 68 del codice della navigazione, e' il seguente: «Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti). - Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.».