Art. 1951
                    Soggezione alla leva di mare

1.  Sono  soggetti  alla  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo degli
equipaggi  militari  marittimi della Marina militare i giovani di cui
all'articolo  1950  in  possesso di uno o piu' dei seguenti ulteriori
requisiti:
a)  siano  stati  o siano iscritti tra il personale marittimo e della
navigazione interna in base al codice della navigazione;
b)  abbiano  svolto  o  svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del
demanio   marittimo   quali   titolari   o   dipendenti   di  imprese
concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di
operazioni   portuali   o,  comunque,  soggetti  alla  vigilanza  dei
comandanti  di  porto  -  ai  sensi dell'articolo 68 del codice della
navigazione nell'esplicazione delle loro attivita';
c)  siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o
di pesca subacquea;
d)  abbiano  appartenuto  o  appartengano  a  personale  di qualsiasi
categoria   in   servizio   negli  arsenali,  nei  cantieri  e  negli
stabilimenti  di  lavoro  e  negli  uffici  di qualsiasi genere della
Marina militare;
e)  siano  stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o piu'
delle seguenti attivita':
1)  costruzione,  allestimento,  arredamento  e riparazione di navi e
galleggianti di qualsiasi tipo;
2) armamenti navali militari;
3)  costruzione,  riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in
genere  di  materiale  per l'allestimento od arredamento delle navi e
galleggianti di qualsiasi tipo;
f)  siano  stati  o  siano  dipendenti  da  stabilimenti  meccanici o
industriali  compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione
sia di preminente interesse marinaresco;
g)  abbiano  lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca
fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che
producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
h)  siano  arruolati  con  ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi
militari  marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di
finanza - contingente di mare;
i)    siano    stati    prosciolti    dall'arruolamento    volontario
precedentemente  contratto  nella  Marina militare o nella Guardia di
finanza  -  contingente  di  mare,  salvo  i  casi di proscioglimento
d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
l)  siano  diplomati  aspiranti  al  comando  di  navi  mercantili  o
aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici,
meccanici o costruttori navali;
m)  siano  stati  o  siano  iscritti  a corsi di laurea in ingegneria
navale  e  meccanica,  discipline  nautiche  o  scienze  economiche e
marittime  oppure  negli  istituti  tecnici nautici o nelle scuole di
avviamento professionale a tipo marinaro;
n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
o)  siano  stati  o  siano allievi di scuole marittime, pescherecce o
professionali  per  la  maestranza  marittima o di scuole a carattere
marinaresco;
p)   siano   stati   o   siano   iscritti   a   corsi   professionali
dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
q)  abbiano  richiesto  o richiedano di prestare servizio militare in
Marina militare;
r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
2.  Le  operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di
tutti  coloro  che,  a  norma  del  presente  articolo, sono tenuti a
prestare  servizio militare di leva in Marina militare sono affidate,
nei  rispettivi  ambiti  di competenza territoriale, ai comandanti di
porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della
difesa.
 
          Nota all'art. 1951:
             - Il testo dell'art. 68 del codice della navigazione, e'
          il seguente:
             «Art.  68  (Vigilanza  sull'esercizio  di  attivita' nei
          porti).  -  Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno
          dei  porti  ed  in genere nell'ambito del demanio marittimo
          sono  soggetti,  nell'esplicazione  di tale attivita', alla
          vigilanza   del   comandante   del   porto.   Il  capo  del
          compartimento,    sentite    le    associazioni   sindacali
          interessate  puo'  sottoporre  all'iscrizione  in  appositi
          registri,   eventualmente  a  numero  chiuso,  e  ad  altre
          speciali  limitazioni  coloro  che  esercitano le attivita'
          predette.».