Art. 1953 Eta' minima e massima 1. Sono iscritti nelle liste di leva i soggetti obbligati che compiono diciassette anni di eta' nell'anno di formazione delle liste. 2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano compiuto 18 anni di eta', secondo le modalita' specificate nell'articolo 1961. 3. Gli arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi, sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono: a) il quarantacinquesimo anno di eta' per l'Esercito italiano; b) il trentanovesimo anno di eta', per la Marina militare; successivamente essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito italiano per seguire la sorte della loro classe di nascita; c) il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica militare, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito italiano al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la suddetta data. 4. Fanno eccezione ai limiti di eta' massima di cui al comma 3 gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le norme che particolarmente li riguardano.