Art. 1953
                        Eta' minima e massima

1.  Sono  iscritti  nelle  liste  di  leva  i  soggetti obbligati che
compiono  diciassette  anni  di  eta'  nell'anno  di formazione delle
liste.
2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano
compiuto   18   anni   di  eta',  secondo  le  modalita'  specificate
nell'articolo 1961.
3.  Gli  arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi,
sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal
giorno  dell'arruolamento  sino  al  31  dicembre  dell'anno  in  cui
compiono:
a) il quarantacinquesimo anno di eta' per l'Esercito italiano;
b)   il   trentanovesimo  anno  di  eta',  per  la  Marina  militare;
successivamente  essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della
forza  in  congedo  dell'Esercito italiano per seguire la sorte della
loro classe di nascita;
c) il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica militare, se
trattasi   di   elementi   nominati   aiuto   specialisti   o   aiuto
specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo
dell'Esercito  italiano  al  31 dicembre dell'anno in cui compiono il
venticinquesimo  anno  di  eta'  o  dopo il compimento della ferma di
leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la
suddetta data.
4.  Fanno  eccezione  ai limiti di eta' massima di cui al comma 3 gli
ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  militari  di  truppa vincolati ad
obblighi   speciali,   per   i   quali  si  applicano  le  norme  che
particolarmente li riguardano.