Art. 1954 Idoneita' morale 1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d'ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Nota all'art. 1954: - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), pubblicato nella supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003, n. 36, e' il seguente: «Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. 2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.».