Art. 1954
                          Idoneita' morale

1.  Sono  esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle
Forze  armate  coloro  che,  in applicazione della legge penale, sono
incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base
a  sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento
nello  Stato.  Gli  accertamenti  sono  eseguiti  d'ufficio  mediante
acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato
del  casellario  giudiziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
 
          Nota all'art. 1954:
             - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
          Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313 (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti),  pubblicato  nella  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  13  febbraio  2003,  n. 36, e' il
          seguente:
             «Art.  21  (Certificato  del casellario giudiziale e del
          casellario  dei  carichi  pendenti acquisito dall'autorita'
          giudiziaria). - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che
          esercitano  la  giurisdizione  penale e quelli del pubblico
          ministero  acquisiscono dal sistema il certificato di tutte
          le   iscrizioni   esistenti   riferite  ad  un  determinato
          soggetto.
             2.  Previa  autorizzazione  del  giudice  procedente, il
          pubblico   ministero   acquisisce  dal  sistema  lo  stesso
          certificato  concernente  la  persona offesa dal reato o il
          testimone,  per  le  finalita'  riconosciute  dal codice di
          procedura penale.».