Art. 1956
Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

1.  L'obbligo  del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi,
mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi
i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami,
e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.