Art. 1959 
 Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva 
 
  1. L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti,  dopo
l'apertura della leva della loro classe, e degli  arruolati  che  non
abbiano  iniziato  o  completato  la  ferma  di  leva,  deve   essere
autorizzato dal Ministro della difesa, o,  su  delega  dello  stesso,
dalle Capitanerie di porto. 
  2. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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