Art. 196 Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato 1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato: a) contribuisce, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. 2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale: a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale; b) le autorita' di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.
Nota all'art. 196: - La legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1952, n. 53.