Art. 196 
Compiti in tempo di  guerra,  di  grave  crisi  internazionale  o  di
                          conflitto armato 
 
1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di  guerra,  di
grave crisi internazionale o di conflitto armato: 
a) contribuisce, in conformita' a quanto previsto  dalle  convenzioni
di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27  ottobre
1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei  malati  di
guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo  svolgimento
dei  compiti  di  carattere  sanitario   e   assistenziale   connessi
all'attivita' di difesa civile; 
b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei  prigionieri
di guerra, degli internati e dei dispersi. 
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale: 
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata  con
decreto del Ministro della  difesa,  tenuto  conto  della  competenza
degli organi del Servizio sanitario nazionale; 
b) le autorita' di vertice  dei  corpi  della  Croce  rossa  italiana
ausiliari delle Forze armate dipendono  direttamente  dal  presidente
nazionale,  il  quale  assume  tutti  i  poteri,  diventando  l'unico
rappresentante dell'Associazione. 
 
          Nota all'art. 196:
             -  La  legge  27  ottobre  1951,  n.  1739  (Ratifica ed
          esecuzione   delle   seguenti   Convenzioni  internazionali
          firmate   a  Ginevra  l'8  dicembre  1949:  a)  Convenzione
          relativa  al  trattamento  dei  prigionieri  di  guerra; b)
          Convenzione  per  il miglioramento della sorte dei feriti e
          dei  malati  delle Forze armate in campagna; c) Convenzione
          per  il  miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e
          dei  naufraghi  delle Forze armate sul mare; d) Convenzione
          relativa  alla  protezione delle persone civili in tempo di
          guerra),  e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1952, n. 53.