Art. 1960 
Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su
                    navi battenti bandiera estera 
 
  1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di
mare e i militari in  congedo  della  Marina  militare,  per  potersi
imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il  nulla
osta delle autorita' marittime. 
  2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e  le  autorita'  consolari,
all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa,
permessi d'imbarco su navi di bandiera estera. 
  3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e  sono
rinnovabili. 
  4. Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano
alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al  rilascio
o al  rinnovo  del  nulla  osta  stesso,  nonche'  il  domicilio,  la
residenza o il recapito della famiglia degli interessati. 
  5. I  militari  in  congedo  del  Corpo  degli  equipaggi  militari
marittimi  che  non  si  imbarcano  entro  sei  mesi  dalla  data  di
concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorita' che
ha rilasciato il nulla osta. 
  6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2094. 
  7. Si applica l'articolo 1958 ad eccezione del comma 5. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.