Art. 1961 
Eta' e termini per la chiamata delle classi alla leva e  termini  per
                la chiamata degli arruolati alle armi 
 
  1. Gli  iscritti  di  leva  sono  chiamati  alla  visita  di  leva,
possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo  anno  di
eta', e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si
intende per primo trimestre il  periodo  gennaio-marzo,  per  secondo
trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo  trimestre  il  periodo
luglio-settembre, per quarto trimestre il  periodo  ottobre-dicembre.
Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   che   dispone   la
riattivazione della leva puo' stabilire, fissando i relativi  criteri
di priorita',  che  siano  chiamati  alla  visita  di  leva  anche  i
cittadini italiani e  gli  apolidi  residenti  in  Italia,  di  sesso
maschile, che  alla  data  della  chiamata  alla  leva  abbiano  gia'
compiuto il diciannovesimo anno di eta' e non superato il  limite  di
eta' previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del
servizio  militare,  nonche',  limitatamente   al   primo   anno   di
riattivazione della leva, che abbiano compiuto il  diciottesimo  anno
di eta' nei trimestri anteriori al  trimestre  in  cui  ha  luogo  la
chiamata alla leva, e nel medesimo anno. 
  2. Coloro che sono dichiarati idonei alla visita di  leva  iniziano
il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in  cui
e' stata effettuata la visita e, comunque, non  oltre  il  successivo
trimestre in relazione alle esigenze funzionali  delle  Forze  armate
determinate nel  quadro  di  una  gestione  unitaria  delle  risorse.
Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli
interessati hanno diritto alla dispensa. 
  3. Per coloro che chiedono di  prestare  servizio  in  qualita'  di
ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il  quale  deve
iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti,
decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione
ai competenti uffici. 
  4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi  di
studio sono chiamati alla  visita  di  leva  e  assegnati  agli  enti
secondo quanto indicato nell'articolo 1994, comma 5. 
  5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori
di coscienza. Il periodo  di  nove  mesi  complessivi  previsto  come
limite massimo per l'impiego comprende anche  il  periodo  necessario
per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.