Art. 1961 Eta' e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi 1. Gli iscritti di leva sono chiamati alla visita di leva, possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta', e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone la riattivazione della leva puo' stabilire, fissando i relativi criteri di priorita', che siano chiamati alla visita di leva anche i cittadini italiani e gli apolidi residenti in Italia, di sesso maschile, che alla data della chiamata alla leva abbiano gia' compiuto il diciannovesimo anno di eta' e non superato il limite di eta' previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del servizio militare, nonche', limitatamente al primo anno di riattivazione della leva, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' nei trimestri anteriori al trimestre in cui ha luogo la chiamata alla leva, e nel medesimo anno. 2. Coloro che sono dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa. 3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. 4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nell'articolo 1994, comma 5. 5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.