Art. 1962
    Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

1. Nei casi di riattivazione della leva:
a)  fermo  quanto  disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono
inviate  agli  uffici  di supporto dei competenti Consigli di leva di
terra  e,  per  i  comuni  costieri,  anche  ai  competenti uffici di
supporto dei Consigli di leva di mare;
b) gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al
momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista
di leva del Comune.