Art. 1964
                         Apertura della leva

1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indice la sessione di
leva  e  impartisce  le  istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva,
convocato  dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e
aggiorna  le  liste  di leva ai sensi dell'articolo 1965, determina i
giorni  in  cui  gli  iscritti dei vari Comuni compresi nella propria
circoscrizione  devono  presentarsi,  e  adotta tutte le altre misure
idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.