Art. 1965 Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra 1. All'inizio delle operazioni relative a ciascun Comune, il Consiglio di leva proceda alla verifica della lista di leva del Comune stesso. 2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi di coloro che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i nomi di coloro la cui iscrizione sia dal Consiglio ritenuta irregolare. 3. Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V. 4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono: a) coloro che, arruolati volontariamente nelle Forze armate o in servizio nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non abbiano compiuto il periodo minimo richiesto per l'equipollenza all'assolvimento dell'obbligo di leva ai sensi dell'articolo 1957; b) i rimandati alla leva in corso per rivedibilita' o per legali motivi; c) gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione; d) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati; e) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata in autotutela; f) coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'; g) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.