Art. 1965
Verifica  e  aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di
                            leva di terra

1.   All'inizio  delle  operazioni  relative  a  ciascun  Comune,  il
Consiglio  di  leva  proceda  alla  verifica  della lista di leva del
Comune stesso.
2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi
di  coloro  che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i
nomi   di  coloro  la  cui  iscrizione  sia  dal  Consiglio  ritenuta
irregolare.
3.   Il  Consiglio  di  leva  cancella,  inoltre,  gli  iscritti  che
concorrono alla leva di mare ai sensi del capo V.
4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono:
a)  coloro  che,  arruolati  volontariamente  nelle Forze armate o in
servizio  nelle  Forze  di Polizia ad ordinamento militare e civile e
nel  Corpo  nazionale  dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non
abbiano  compiuto  il  periodo  minimo  richiesto  per l'equipollenza
all'assolvimento dell'obbligo di leva ai sensi dell'articolo 1957;
b)  i  rimandati  alla  leva  in corso per rivedibilita' o per legali
motivi;
c)  gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o
a  classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro
omissione;
d) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;
e) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o
riforma sia stata annullata in autotutela;
f)  coloro  che  acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata
alla  leva  della  loro  classe  di  nascita  e prima del 31 dicembre
dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';
g) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della
Repubblica  dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e
prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo
anno di eta'.