Art. 1966 Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva 1. Il Consiglio di leva fa pubblicare in tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, a mezzo dell'ufficio di supporto, ed a cura dei comuni stessi, il manifesto, firmato dal presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni. 2. Il modello di manifesto e' stabilito con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare e indica i titoli di dispensa, ritardo, rinvio, e le relative modalita', nonche' le altre informazioni di cui all'articolo 1974. 3. Su disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva puo' stabilire che i chiamati alla leva, se arruolati, verranno chiamati alle armi con cartolina-precetto consegnata in sede di visita di leva, che indichera' giorno e luogo di presentazione. 4. Le emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali, sono tenuti a dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato. 5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1948, comma 2, gli iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata alla leva.