Art. 1966
  Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva

1.  Il  Consiglio  di  leva  fa pubblicare in tutti i comuni compresi
nella  propria circoscrizione, a mezzo dell'ufficio di supporto, ed a
cura  dei  comuni  stessi,  il  manifesto, firmato dal presidente del
Consiglio  di  leva,  con il quale si ordina la leva e si indicano il
luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.
2.  Il  modello  di  manifesto  e' stabilito con decreto del Ministro
della  difesa  di  natura  non  regolamentare  e  indica  i titoli di
dispensa,  ritardo, rinvio, e le relative modalita', nonche' le altre
informazioni di cui all'articolo 1974.
3.  Su  disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva
puo'  stabilire  che  i  chiamati  alla  leva, se arruolati, verranno
chiamati  alle  armi  con  cartolina-precetto  consegnata  in sede di
visita di leva, che indichera' giorno e luogo di presentazione.
4.  Le  emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali,
sono  tenuti  a  dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di
chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato.
5.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1948, comma 2, gli
iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata
alla leva.