Art. 1968 
           Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva 
 
1. Il Consiglio di leva: 
a) effettua le operazioni di cui all'articolo 1965; 
b) cancella i deceduti dalle liste di leva; 
c) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano  nelle  condizioni
previste dall'articolo 1954; 
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si  trovino  nelle
condizioni di cui all'articolo 1976; 
e) pronuncia l'arruolamento provvisorio senza visita  degli  iscritti
di leva residenti all'estero, e degli  iscritti  di  leva  che  hanno
presentato domanda di dispensa o domanda di  ritardo  per  motivi  di
studio; 
f) riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 1977; 
g) decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal  compiere  la
ferma di leva, rientranti nella sua  competenza,  convocando  per  la
visita di leva coloro la cui istanza venga respinta; 
h) provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano
essere respinte, convocando per la  visita  di  leva  coloro  la  cui
istanza venga respinta; 
i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte; 
l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare, della
leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, le domande
di ritardo per motivi di studio e le  domande  di  rinvio  che  siano
accoglibili; 
m) procede all'esame personale di tutti coloro  che  non  si  trovino
nelle condizioni di cui alle lettere  da  a)  a  l)  per  non  essere
sottoposti a visita; 
n) pronuncia  la  riforma  o  la  rivedibilita'  di  coloro  nei  cui
confronti risultino,  a  seguito  di  esame  personale,  esservene  i
presupposti; 
o) convoca per la visita di leva, se possibile entro  la  fine  della
sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio,
siano  state  respinte  dalla  Direzione  generale  della  previdenza
militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari
congedati, e fissa il calendario per la  convocazione  dopo  la  fine
della sessione di leva; 
p) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito italiano  di  tutti  coloro
che risultino idonei al servizio militare; 
q) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli  iscritti  che
non si siano presentati senza giustificato  motivo,  sia  per  coloro
che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano
di sottoporsi all'esame  personale;  per  questi  ultimi  pronuncera'
altresi' il loro arruolamento senza visita; 
r) invita  pubblicamente  i  presenti,  alla  fine  della  seduta,  a
dichiarare se loro consti la omissione nelle  liste  di  giovani  che
debbono  concorrere  alla  leva  e,  sulle  osservazioni  o   denunce
ricevute, decide in conseguenza; 
s) fornisce al comandante del competente comando  militare,  per  gli
arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi  che  debbono  servire
alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti  da  chiamare
alle armi.