Art. 1968 Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva 1. Il Consiglio di leva: a) effettua le operazioni di cui all'articolo 1965; b) cancella i deceduti dalle liste di leva; c) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1954; d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1976; e) pronuncia l'arruolamento provvisorio senza visita degli iscritti di leva residenti all'estero, e degli iscritti di leva che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio; f) riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1977; g) decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, rientranti nella sua competenza, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta; h) provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano essere respinte, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta; i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte; l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili; m) procede all'esame personale di tutti coloro che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da a) a l) per non essere sottoposti a visita; n) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro nei cui confronti risultino, a seguito di esame personale, esservene i presupposti; o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva; p) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito italiano di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare; q) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncera' altresi' il loro arruolamento senza visita; r) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza; s) fornisce al comandante del competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.