Art. 1969
        Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

1.  Alle  sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi,
nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:
a) coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data
di  presentazione,  siano  gia' arruolati volontariamente nelle Forze
armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b)  coloro  che  devono  essere  rimandati a leva successiva ai sensi
dell'articolo 1970;
c)  coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi
dell'articolo 1971;
d)   coloro  che  risiedono  all'estero,  per  i  quali  ricorrono  i
presupposti  per  l'arruolamento  provvisorio  senza  visita ai sensi
dell'articolo 1984;
e)  coloro  che  sono  stati  gia'  riformati  con il procedimento di
definizione anticipata ai sensi dell'articolo 1976;
f)  coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame
personale ai sensi all'articolo 1977;
g)  coloro  che  hanno  presentato  domanda  di dispensa o domanda di
ritardo  per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente
senza visita;
2.   I   non  intervenuti  senza  legittimo  motivo  sono  dichiarati
renitenti, ai sensi dell'articolo 2079.