Art. 197 
                Organizzazione dei servizi umanitari 
 
1. In conformita'  alla  normativa  emanata  per  l'assolvimento  dei
compiti   umanitari   commessi   da   convenzioni    e    risoluzioni
internazionali: 
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei
riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana  e  del  Corpo
delle infermiere  volontarie  ausiliarie  delle  Forze  armate  dello
Stato; 
b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta  ad  attendere
in via ordinaria secondo  le  direttive  e  sotto  la  vigilanza  del
Ministero  della  difesa,  alla  preparazione  del   personale,   dei
materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine
di assicurare costantemente  l'efficienza  dei  relativi  servizi  in
qualsiasi circostanza. 
2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario  per
il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare  convenzioni  con
le  regioni,  ferma  restando  la   possibilita'   della   formazione
attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo
specifico. 
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana  e'
valido nell'ambito dei servizi  resi  nell'assolvimento  dei  compiti
propri dell'istituzione e per le  Forze  armate  e  consente  inoltre
l'accesso, nel possesso dei  requisiti  richiesti,  al  secondo  anno
delle scuole delle infermiere professionali. 
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce  rossa
italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo  Stato
e sono disciplinati dal regolamento. 
5. Con direttiva  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa  sono
determinate le condizioni di impiego del Corpo militare  della  Croce
rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie: 
a) in caso di emergenze per pubbliche calamita'; 
b) per l'impiego all'estero per missioni internazionali; 
c) per attivita' addestrative.