Art. 197 Organizzazione dei servizi umanitari 1. In conformita' alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali: a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato; b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. 2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali. 4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento. 5. Con direttiva del Capo di stato maggiore della difesa sono determinate le condizioni di impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie: a) in caso di emergenze per pubbliche calamita'; b) per l'impiego all'estero per missioni internazionali; c) per attivita' addestrative.