Art. 1970
           Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

1.  Gli  iscritti  che,  per  qualsiasi  legale  motivo,  non possono
presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono
rimandati  alle  leve successive fino a che non sia cessato il motivo
che ha dato luogo al loro rimando.