Art. 1973
     Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

1.  Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto
da   parte  dell'Amministrazione  militare,  nonche'  una  indennita'
ragguagliata  alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che
provengono  da  localita'  diversa  da  quella  dove  si  svolgono le
operazioni    di    leva,    e'    assicurato   l'alloggio   a   cura
dell'Amministrazione militare.