Art. 1973 Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva 1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonche' una indennita' ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da localita' diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, e' assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.