Art. 1978
Rivedibilita'   -   Rivedibilita'  in  caso  di  tossicodipendenza  o
                            tossicofilia

1.  Gli  iscritti  che risultino affetti da imperfezioni o infermita'
presunte  sanabili  sono  rinviati, quali rivedibili, alla successiva
leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
2.  Gli  iscritti  rinviati  alla  successiva leva per infermita' non
possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei
mesi da quello precedente.
3.  In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga
individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'organo che
presiede   alla  visita  di  leva  dispone  l'invio  dell'interessato
all'ospedale militare per gli accertamenti del caso.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato
dagli  ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di
sostanze   stupefacenti   o   psicotrope   possono  essere  giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2.
5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4 sono segnalati dalle autorita'
sanitarie  militari  alle competenti aziende sanitarie locali al fine
di  facilitare  il  loro  volontario  avviamento  al  trattamento  di
recupero    sociale    presso    il    servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze.
6.  Gli  iscritti  di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti
tossicodipendenti  dalle  autorita'  sanitarie  civili e che hanno in
corso  un  documentato  trattamento  di  recupero  da parte di centri
civili  autorizzati,  possono  essere  giudicati  rivedibili  per  un
massimo  di  tre  anni, previo accertamento da parte delle competenti
autorita' sanitarie militari.
7.  Gli  iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al  termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei
soggetti  tossicodipendenti  possono,  a  domanda,  essere dispensati
dalla  chiamata  alle  armi,  secondo  l'ordine  di  priorita' di cui
all'articolo 1990 e con il procedimento di cui all'articolo 1992.