Art. 1981
 Riforma e inabilita' temporanea dei militari alle armi o in congedo

1.  Nei  riguardi  dei  militari  alle  armi  o  di quelli in congedo
illimitato  provvisorio  o  in  congedo  illimitato  o dispensati dal
presentarsi    alle   armi   quali   residenti   all'estero,   spetta
all'autorita' militare pronunciare il provvedimento di riforma.
2.  Spetta  alla  stessa  autorita'  di  cui al comma 1, concedere il
rinvio  ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno,
agli  arruolati  i  quali,  prima  della  incorporazione, siano stati
riconosciuti temporaneamente non idonei.
3.   Ai  fini  del  presente  articolo,  l'arruolato  e'  considerato
incorporato:  per  l'Esercito  italiano  e l'Aeronautica militare dal
momento della presentazione all'autorita' militare per essere avviato
a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in
cui   e'  preso  in  forza  dai  centri  di  addestramento  ai  sensi
dell'articolo 2022.