Art. 1982 
         Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma 
 
1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e  del
collocamento al lavoro dei  volontari  congedati  puo'  disporre  che
tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti
alla propria approvazione  o  controllo,  ovvero  all'approvazione  o
controllo  di  altra  autorita'  sanitaria  periferica  a  tal   fine
delegata. 
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939,  la  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei  volontari  congedati  puo'  annullare  o  revocare  d'ufficio  i
provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in
seguito a nuova visita, sia accertato  che  le  cause  che  li  hanno
motivati  erano  insussistenti,  o  sono   cessate,   nel   rispetto,
rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della  legge
7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal  fine
la  Direzione  generale  puo'  disporre  controlli  a  campione   sui
provvedimenti di riforma, anche quando non dispone  l'approvazione  o
il controllo generalizzato ai sensi del comma 1. 
 
          Nota all'art. 1982:
             - Il testo degli articoli 21-quinquies e 21-novies della
          citata legge 7 agosto 1990, n.241, e' il seguente:
             «Art.  21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
          sopravvenuti  motivi  di pubblico interesse ovvero nel caso
          di   mutamento   della  situazione  di  fatto  o  di  nuova
          valutazione    dell'interesse   pubblico   originario,   il
          provvedimento  amministrativo  ad  efficacia  durevole puo'
          essere  revocato  da  parte  dell'organo  che lo ha emanato
          ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla legge. La revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre   ulteriori   effetti.   Se   la  revoca  comporta
          pregiudizi  in danno dei soggetti direttamente interessati,
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  provvedere  al  loro
          indennizzo.  Le controversie in materia di determinazione e
          corresponsione   dell'indennizzo   sono   attribuite   alla
          giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
             1-bis.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico.
             1-ter.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico.»
             «Art.   21-novies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento    amministrativo    illegittimo   ai   sensi
          dell'articolo  21-octies  puo'  essere annullato d'ufficio,
          sussistendone  le  ragioni  di interesse pubblico, entro un
          termine  ragionevole  e  tenendo  conto degli interessi dei
          destinatari  e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
          emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
             2.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di convalida del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».