Art. 1984
                Iscritti di leva residenti all'estero

1.  Gli  iscritti  di  leva  residenti  all'estero sono arruolati dal
Consiglio  di  leva  senza  visita  in  base  alle  notifiche  di cui
all'articolo  1958,  o  in base a loro richiesta da farsi, durante la
leva sulla loro classe, alle autorita' diplomatiche o consolari.
2.  Gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facolta' di farsi
visitare  a  proprie  spese,  in  qualunque tempo, presso le suddette
autorita'  diplomatiche  o consolari, le quali, ove accertino la loro
inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del
Ministero  della  difesa,  ai  Consigli di leva, ovvero al competente
comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di gia'
arruolati.
3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti
dalla  nota  di  renitenza  eventualmente pronunciata sul loro conto,
soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal
loro rimpatrio.
4.   Gli   iscritti   di   leva  residenti  all'estero,  in  caso  di
mobilitazione,   sono   obbligati   a  regolare  la  loro  posizione,
all'estero  o in Patria, con le modalita' di cui di cui ai commi da 1
a  3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale
termine  la  dichiarazione  di  renitenza pronunciata a loro riguardo
diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.