Art. 1985
            Dispensa per i cittadini residenti all'estero

1.  I  residenti  all'estero,  espatriati  prima  del  compimento del
diciottesimo   anno   di   eta',  arruolati  senza  visita  ai  sensi
dell'articolo  1984,  possono  essere dispensati dal presentarsi alle
armi.
2.  Analoga dispensa di cui al comma 1, puo' essere concessa a coloro
che  espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento
del ventiquattresimo anno di eta'.
3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorita' diplomatica
o  consolare  italiana  del  luogo  di  residenza,  apposita  istanza
documentata  entro la data di compimento delle eta' indicate ai commi
1   e   2.   L'istanza   viene   tempestivamente  trasmessa,  a  cura
dell'Autorita'   ricevente,   al   Consiglio   di   leva   nella  cui
circoscrizione  si  trova il Comune di ultima residenza in Italia del
cittadino richiedente.
4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di
cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle
eccezioni  che verranno stabilite, in relazione alla possibilita' che
essi avranno di rimpatriare in tempo utile.