Art. 1985 Dispensa per i cittadini residenti all'estero 1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di eta', arruolati senza visita ai sensi dell'articolo 1984, possono essere dispensati dal presentarsi alle armi. 2. Analoga dispensa di cui al comma 1, puo' essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di eta'. 3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorita' diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle eta' indicate ai commi 1 e 2. L'istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell'Autorita' ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente. 4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi alle armi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.