Art. 1987 Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero 1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorita' diplomatiche o consolari. 2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorita' diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorita' al comando competente. 3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.