Art. 1987
           Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero

1.  I  militari  residenti all'estero arruolati dagli organi di leva,
che  intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma
di  leva,  ne  danno  comunicazione  alle  autorita'  diplomatiche  o
consolari.
2.  I  richiedenti  che  dagli  accertamenti  sanitari disposti dalle
autorita'  diplomatiche  o  consolari  risultano  abili  al  servizio
militare  sono  avviati  in  Patria  da  dette  autorita'  al comando
competente.
3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o
consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.