Art. 1990 Titoli di dispensa dalla ferma di leva 1. Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorita' decrescente: a) cittadino italiano residente all'estero che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 1986, commi 2 e 3; b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un periodi di rivedibilita', per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1978, comma 7; c) profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 763; chi fruisce gia' di dispensa in qualita' di residente all'estero, puo' conseguire la dispensa in qualita' di profugo, in caso di rimpatrio prima del compimento del trentesimo anno di eta'; chi rimpatria dopo tale eta' e' collocato in congedo illimitato; d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico; e) con prole; f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente; g) unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; h) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente; i) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica; l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare; m) difficolta' economiche o familiari ovvero particolari responsabilita' lavorative; n) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno un anno ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo; o) minor indice di idoneita' somatico - funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva; p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali; q) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Universita' dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo; r) conseguimento del diploma di maturita' presso i licei militari; s) soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della propria classe, se, per compiere la leva, deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di eta'. 2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare. 3. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. 4. Il Ministro della difesa puo' adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall'articolo 2067, in ordine all'anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l). 5. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che siano in possesso di piu' titoli. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1990: - Il testo dell'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 764 (Normativa organica per i profughi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1981, n. 354, e' il seguente: «Art. 1 (Titolari dei benefici). - Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; 2) profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranita' dello Stato italiano; 3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici; 4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno deteminato lo stato di necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti a profughi di cui ai punti 1), 2) e 3); 5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il genitore esercente la patria potesta'.».