Art. 1990 
               Titoli di dispensa dalla ferma di leva 
 
1. Se le esigenze del contingente  di  leva  lo  consentono,  possono
essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in
una delle seguenti  condizioni  soggettive  in  ordine  di  priorita'
decrescente: 
a)  cittadino  italiano  residente  all'estero  che  si  trova  nelle
condizioni indicate nell'articolo 1986, commi 2 e 3; 
b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un
periodi di rivedibilita', per il quale ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 1978, comma 7; 
c) profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 763; chi
fruisce gia' di dispensa in qualita' di  residente  all'estero,  puo'
conseguire la dispensa in qualita' di profugo, in caso  di  rimpatrio
prima del compimento del trentesimo anno di eta'; chi rimpatria  dopo
tale eta' e' collocato in congedo illimitato; 
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia,  con
fratelli minorenni a carico; 
e) con prole; 
f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che  lo
renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione  o
invalidita'  analoghe   a   quelle   per   le   quali   e'   previsto
l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente; 
g) unico figlio  di  genitori  viventi,  dei  quali  uno  affetto  da
infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare
la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe
o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a  causa  della
partenza alle armi dell'arruolato, la  famiglia  venga  a  perdere  i
necessari mezzi di sussistenza; 
h) unico fratello convivente di portatore di handicap  o  affetto  da
grave patologia, non autosufficiente; 
i) vittima del reato di sequestro di persona che,  a  causa  di  tale
reato o come diretta conseguenza di esso,  sia  stato  privato  della
liberta' personale o delle condizioni  di  normale  salute  fisica  o
psichica; 
l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del  servizio
militare; 
m)   difficolta'   economiche   o   familiari   ovvero    particolari
responsabilita' lavorative; 
n) responsabile diretto della conduzione di impresa  o  di  attivita'
economica da almeno un anno ovvero di impresa o  attivita'  economica
avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti  pubblici  in
materia di incentivazione all'imprenditoria  giovanile  e  al  lavoro
autonomo; 
o)   minor   indice   di   idoneita'   somatico   -   funzionale    o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva; 
p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali; 
q) titolare di una borsa di studio o di un  assegno  di  ricerca  per
laureati  della  durata  di  almeno  un  anno,  ovvero  frequenza  di
dottorato  di  ricerca,  presso   Universita'   dell'Unione   Europea
legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario
di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino
deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il  superamento  di
eventuali  esami  stabiliti  dal  piano  di  studi  o  dal  programma
formativo; 
r) conseguimento del diploma di maturita' presso i licei militari; 
s) soggetto che  ha  acquistato  la  cittadinanza  italiana  dopo  il
concorso alla leva della propria classe, se, per  compiere  la  leva,
deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo  anno  di
eta'. 
2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1  sono
determinate con decreto del  Ministro  della  difesa  di  natura  non
regolamentare. 
3. In occasione della chiamata  alla  leva  di  ciascuna  classe,  il
Ministro  della  difesa,  sulla   base   dell'aggiornamento   annuale
dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di
natura non regolamentare i livelli di reddito e  gli  altri  elementi
obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta  perdita  dei
necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del  riconoscimento
dei titoli previsti dal comma 1. I livelli  di  reddito  indicati  in
tale decreto devono essere computati su base familiare,  considerando
il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare  suddiviso  per
il numero dei componenti la famiglia stessa. 
4. Il Ministro della difesa puo' adottare provvedimenti di  invio  in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in  favore  dei
giovani alle armi per  situazioni,  dimostrate  successivamente  alla
loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile,  riconducibili
a quelle previste al comma 1,  lettere  da  m)  a  s),  fermo  quanto
disposto dall'articolo 2067, in ordine all'anticipazione del  congedo
illimitato per i militari per i quali  ricorrono  le  condizioni  del
comma 1, lettere da a) a l). 
5. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che  siano  in
possesso di piu' titoli. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1990: 
             - Il testo dell'articolo 1, legge 26 dicembre  1981,  n.
          764 (Normativa organica per i profughi),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre  1981,  n.  354,  e'  il
          seguente: 
             «Art.  1  (Titolari  dei  benefici).  -  Gli  interventi
          previsti dalle presenti norme  si  applicano  ai  cittadini
          italiani ed ai loro familiari a carico, in  possesso  della
          qualifica  di  profugo,  che  appartengono  alle   seguenti
          categorie: 
              1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea,  dall'Etiopia  e
          dalla Somalia; 
              2) profughi dai  territori  sui  quali  e'  cessata  la
          sovranita' dello Stato italiano; 
              3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi
          bellici; 
              4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni
          di carattere generale che  hanno  deteminato  lo  stato  di
          necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli  effetti  a
          profughi di cui ai punti 1), 2) e 3); 
              5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza
          dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati  in
          Italia entro  trecento  giorni  dalla  partenza  definitiva
          della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il
          genitore esercente la patria potesta'.».