Art. 1991 
      Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  delle  ipotesi  di  dispensa  di  cui
all'articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo. 
2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia: 
    a) gli affetti da imperfezioni o deformita'  fisiche  ascrivibili
alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10
agosto 1950, n. 648; 
    b)  coloro  che,  per  sopraggiunte   infermita'   permanenti   o
insanabili, abbiano dovuto abbandonare  la  loro  abituale  attivita'
lavorativa  e  non  si  siano  potuti  dedicare  ad  altra   proficua
attivita'; 
    c) gli irreperibili dei quali  non  si  siano  avute  notizie  da
almeno tre anni dopo la partenza o  scomparsa  dall'ultimo  luogo  di
residenza,  purche'  cio'  risulti  debitamente  comprovato  da  atto
notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei
carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione
rilasciata dalla competente autorita' diplomatica o consolare; 
    d) i religiosi che abbiano  pronunciato  voti  per  i  quali  non
possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine; 
    e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza
piu' provvedere da almeno cinque  anni  al  mantenimento  dei  propri
figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale  e
da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri; 
    f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non  inferiore
ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga  a  scadere
nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva;  in
tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle  armi  con  la
prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso
dal carcere. 
  3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i  figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore
eta'. Per il  soggetto  adottato  dopo  la  maggiore  eta'  i  titoli
relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine. 
  4. Gli arruolati con prole hanno titolo a  conseguire  la  dispensa
dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia  maturata  dopo
la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per
ragioni di eta' o per legittimo rinvio, o durante la ferma  di  leva;
sulla domanda di dispensa presentata durante la  ferma  di  leva,  si
procede in via di urgenza e puo' essere in via  provvisoria  concesso
l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa  dell'adozione
del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per
l'ammissione al congedo anticipato. 
  5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
ai sensi dell'articolo 1990  e'  consentita  quando  nessun  fratello
vivente dell'iscritto, di  eta'  inferiore  a  quaranta  anni,  abbia
fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione
non e' applicabile nelle ipotesi di cui all'articolo 1990,  comma  1,
lettere e) e f) e puo' non essere  applicata,  per  disposizione  del
Ministro, in uno o piu' degli altri casi di cui al comma 1 del citato
articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1991: 
             - La legge 10 agosto 1950, n. 648  (Riordinamento  delle
          disposizioni sulle pensioni di guerra), e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   1°
          settembre 1950, n. 200.