Art. 1991 Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa 1. Ai fini dell'applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all'articolo 1990 si osservano le disposizioni del presente articolo. 2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia: a) gli affetti da imperfezioni o deformita' fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) coloro che, per sopraggiunte infermita' permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attivita' lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attivita'; c) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorita' diplomatica o consolare; d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine; e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza piu' provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri; f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle armi con la prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere. 3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore eta'. Per il soggetto adottato dopo la maggiore eta' i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine. 4. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e puo' essere in via provvisoria concesso l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l'ammissione al congedo anticipato. 5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 1990 e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non e' applicabile nelle ipotesi di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere e) e f) e puo' non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o piu' degli altri casi di cui al comma 1 del citato articolo 1990, in caso di eccedenza del contingente. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1991: - La legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1950, n. 200.