Art. 1992 
                      Procedimento e competenza 
 
  1. I titoli di dispensa devono essere  indicati  nel  manifesto  di
chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi. 
  2. Coloro  che  si  trovano  nelle  condizioni  per  conseguire  la
dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme
procedurali  dettate  dall'articolo  1985,   presentano   documentata
domanda esente da ogni onere  fiscale  all'ufficio  di  supporto  del
Consiglio di leva presso cui  sono  chiamati  a  presentarsi,  ovvero
provvedono  ad  inviarla   tramite   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento,  entro  il  trimestre  in  cui  sono  chiamati  per   la
sottoposizione alla  visita  di  leva;  per  situazioni  sopravvenute
all'arruolamento,  presentano  la  domanda  al   competente   comando
militare  presso  cui  sono  chiamati  alle  armi,  fino  al   giorno
precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa e'
corredata dell'attestazione della qualita' di profugo rilasciata  dal
Prefetto, e va  presentata  al  competente  comando  militare  per  i
profughi gia' arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi  quali
regolarmente  residenti  all'estero,  che   rimpatriano   prima   del
compimento del trentesimo anno di eta'. 
  3. Gli uffici ed organi di cui  al  comma  2  curano  l'istruttoria
delle  domande  e  trasmettono,  anche   per   via   telematica,   la
documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di  ogni
elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento,  ai  Consigli  di
leva, in caso di domande di  dispensa  per  uno  dei  motivi  di  cui
all'articolo 1990, comma 1, lettere da a)  a  l),  e  alla  Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del collocamento  al
lavoro dei volontari congedati, negli altri casi. 
  4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di  leva  ai  sensi
del comma 3 e' ammesso ricorso  gerarchico  alla  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari. La Direzione puo' disporre controlli  a  campione  sui
provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi
in autotutela mediante annullamento  o  revoca,  nel  rispetto  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo. 
  5. Il Ministro della difesa puo' annullare o revocare in autotutela
alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in  materia  di  dispensa
adottati dalla Direzione generale della  previdenza  militare,  della
leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. 
  6.  L'elenco  nominativo  dei  dispensati   deve   essere   esposto
annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le
Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi  trasmesso
ai comuni di residenza dei  dispensati  per  l'affissione  agli  albi
comunali. 
  7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia  stata  accolta,  gia'
arruolati senza  visita,  sono  sottoposti  a  visita  di  leva,  ove
possibile,  entro  la  sessione   di   leva   a   cui   erano   stati
originariamente chiamati, ovvero entro il termine  di  chiamata  alle
armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo
il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1992: 
             - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le  note
          all'art. 1.