Art. 1993 
                        Ambito e procedimento 
 
1. I ritardi del servizio militare previsti  nella  presente  sezione
possono essere concessi  agli  arruolati,  se  vi  e'  eccedenza  del
contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative  alle
dispense, secondo l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994. 
2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate  o  spedite
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con
la documentazione di cui agli articoli 1995  e  1996,  ai  competenti
Consigli   di   leva,   che   ne   verificano   l'ammissibilita'    e
l'accoglibilita' e che: 
a) respingono le istanze inammissibili o infondate; 
b) inviano alla Direzione generale della previdenza  militare,  della
leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati le  istanze
fondate. 
3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le  istanze  che
ritiene  inammissibili  o  infondate,  accoglie  le  istanze  secondo
l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994, e,  se  le  istanze
residue  che  rientrano  nella  medesima  categoria  sono   superiori
rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze
del  contingente,  individua  le  domande  da   accogliere   mediante
sorteggio di cui e' redatto verbale.