Art. 1996 Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario 1. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui all'articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Per ottenere il ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera b), l'arruolato deve dimostrare: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute; b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi; c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi; d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive. 3. Ai fini della concessione del ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo. 4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all'articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), sono presentate: a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al primo anno, corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione; b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli anni successivi, essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta. 5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, o ai quali il ritardo non e' accordato, possono essere concessi, al di fuori dei periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio. 6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e che devono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono essere avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche' due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
Note all'art. 1996: - Per il testo del comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si vedano le note all'art. 719. - Il testo del comma 96 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113, e' il seguente: «96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente: a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti.».