Art. 1996
Norme  ulteriori  per il ritardo per motivi di studio universitario e
                         post universitario

1.  I  limiti  di  eta'  ed  i requisiti da possedere per ottenere il
beneficio di cui all'articolo 1994, comma 1, lettere b) e c), possono
essere  modificati,  con  decreto del Ministro della difesa di natura
non  regolamentare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, a seguito dell'entrata in vigore
dei  decreti  concernenti  i criteri generali degli ordinamenti degli
studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ottenere il ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera
b), l'arruolato deve dimostrare:
a)  per  la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso
di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita'
statali o legalmente riconosciute;
b)  per  la  seconda  richiesta, di aver sostenuto con esito positivo
quattro esami previsti dal piano di studi;
c)  per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto
esami previsti dal piano di studi;
d)  per  la  quarta  richiesta  e  le  successive,  di aver sostenuto
ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto
alla terza richiesta e alle successive.
3.  Ai  fini  della concessione del ritardo di cui all'articolo 1994,
comma  1, lett. c), occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi
ed  il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o
dal programma formativo.
4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all'articolo 1994, comma
1, lettere b) e c), sono presentate:
a)  non  oltre  il  30 settembre dell'anno precedente a quello per il
quale  si  intende  usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al
primo  anno,  corredate  dal  certificato  di  iscrizione  ovvero  da
dichiarazione  temporaneamente  sostitutiva  di  essere  in attesa di
iscrizione  con  esibizione,  entro  il  31  dicembre successivo, del
certificato di iscrizione;
b)  non  oltre  il  31  dicembre dell'anno precedente a quello per il
quale  si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli
anni  successivi,  essere  corredate  dal certificato comprovante gli
esami  sostenuti  rilasciato  dall'universita' o da una dichiarazione
temporaneamente  sostitutiva  cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio
successivo, la certificazione dovuta.
5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta
di  ritardo,  esclusa  la  prima,  e non la presentano, o ai quali il
ritardo  non  e'  accordato, possono essere concessi, al di fuori dei
periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per
la  durata  di  otto  giorni, al fine di completare la preparazione e
sostenere  gli  esami.  Per  le  prove  di  esame non superate, detti
periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.
6.  Gli  studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e
che  devono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame
di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono
essere  avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con
le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove
ha  sede l'universita' o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti
possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della
durata  di  otto  giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche'
due   giorni   per   sostenere   l'esame   di  laurea  o  di  diploma
universitario,  che  non  sono  computati  ai fini del compimento del
servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
 
          Note all'art. 1996:
             - Per il testo del comma 95 dell'articolo 17 della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si vedano le note all'art. 719.
             -  Il testo del comma 96 dell'articolo 17 della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di  controllo),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 17 maggio 1997, n.
          113, e' il seguente:
             «96.  Con  decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, emanati sulla base di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma   95,   e'   altresi'   rideterminata  la  disciplina
          concernente:
             a)  il  riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
          ottobre  1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
          e la valutazione dei relativi titoli;
             b)  il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
          3,  comma  1,  della  legge  18 febbraio 1989, n. 56 , e la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati;
             c)  il  differimento  dei  termini  per la convalida dei
          titoli  di  cui  all'articolo  3,  comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  luglio 1989, n. 280, e la
          valutazione  dei  diplomi  rilasciati  entro il 31 dicembre
          1996  dalle  scuole  di  cui all'articolo 6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
             d)   il   riordino   delle  universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani;
             e)  i  professori  a contratto di cui agli articoli 25 e
          100  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  382, prevedendo apposite disposizioni in materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti.».