Art. 1997 
       Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio 
 
  1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di
studio possono, in qualunque momento, rinunciare  a  detto  beneficio
presentando apposita dichiarazione; essi sono chiamati alla visita di
leva nel trimestre  successivo  a  quello  in  cui  hanno  presentato
domanda di rinuncia e se risultati idonei  iniziano  il  servizio  di
leva entro il semestre  successivo  al  trimestre  in  cui  e'  stata
effettuata la visita e, comunque, non oltre il  trimestre  successivo
in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.